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Circ. n. 269

Richiesta di Ferie Personale Docente e ATA a Tempo Determinato – Indicazioni e Termini

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da Segreteria

del mercoledì, 01 aprile 2026

Circ. n. 269

Oggetto: Richiesta di Ferie Personale Docente e ATA a Tempo Determinato – Indicazioni e Termini

Nel richiamare integralmente la circolare n° 156 del 19/12/2025, si invitano tutti i dipendenti a tempo determinato, personale docente e non docente, a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Le richieste di ferie dovranno essere effettuate con l’utilizzo della piattaforma Argo personale o mediante App Argo Unica.

Si precisa che la disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia:

  1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

  1. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. a. Art. 5, comma 8 (modificato dall’art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

  1. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. a. Art. 38: modifica l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

  1. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021: chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

    1. decesso;

    2. malattia e infortunio;

    3. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;

    4. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si avvisa il personale docente e non docente a tempo determinato che, in assenza di domanda volontaria, perderà il diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva.

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