Circ. n. 324
Oggetto: Ferie personale docente e ATA per l’a.s. 2025/2026
Facendo seguito alle circolari nr. 156 del 19/12/2025 e nr. 269 dell’01/04/2026, si invitano i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2026 a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini e dei giorni delle prove scritte degli Esami di Maturità. Si avvisano i docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva. Rimane inteso che l’assenza di domanda volontaria non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di contratti a T.D. sino al 30/06/2026).
Il personale in servizio a tempo indeterminato o in servizio con contratto annuale (31/08/2026) è invitato a presentare la richiesta di ferie e di festività soppresse entro il 15 giugno 2026.
Il conteggio delle ferie (gg. 32 lavorativi + 4 gg. di festività soppresse), dovrà tener conto di eventuali giorni già usufruiti in corso d’anno; per il personale docente la finestra temporale utile per la fruizione decorre da sabato 11 luglio a sabato 22 agosto 2026.
Relativamente al personale ATA, sentito il Direttore SGA, si ritiene opportuno precisare quanto segue:
-
al fine di consentire la predisposizione del “Piano Ferie”, le richieste devono pervenire entro e non oltre il 08 giugno 2026;
-
le ferie vanno obbligatoriamente usufruite in relazione all’anno scolastico, e non all’anno solare, come dispone il comma 10 dell’art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29/11/2007. In caso di particolari esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie, il dipendente potrà chiedere di fruire delle ferie residue entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento;
-
il personale ATA, a tempo indeterminato, che sia in servizio di ruolo da più di tre anni scolastici, dovrà fruire di 32 giorni di ferie e di 4 giorni di festività soppresse entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico;
-
per poter fruire dopo il 31 agosto delle ferie non godute entro quel termine, il dipendente ATA dovrà darne documentata motivazione.
Nel caso in cui l’impedimento al godimento tempestivo delle ferie sia stato causato dallo stato di malattia, la documentazione sarà già agli atti della Scuola.
L’impedimento ascrivibile a ragioni di servizio sarà automatico, a seguito del provvedimento con il quale il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore SGA, avrà negato la concessione delle ferie, che dovranno comunque essere state richieste dal dipendente in tempo utile perché la loro fruizione avvenisse entro il 31 agosto.
Se il dipendente non avrà potuto fruire delle ferie entro il 31 agosto per motivi personali, la giustificazione formale sarà data dal provvedimento con il quale il Dirigente Scolastico le avrà rinviate, accogliendo la richiesta motivata che gli avrà avanzato il dipendente stesso, sempre in tempo utile (31 agosto).
da Segreteria
del giovedì, 28 maggio 2026